NOVITÀ PER IL SETTORE SANITARIO, LEGGE GELLI-BIANCO
Il
primo aprile 2017 ha acquisito piena efficacia la legge Gelli-Bianco
in tema di ''
disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie ''.
La
riforma affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del
rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la
professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata,
delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi
ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di
assicurazione e dell'istituzione del
Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità
sanitaria.
Si
evince innanzitutto dal testo della riforma l'obiettivo di ridurre il
contenzioso, civile e penale,
avente ad oggetto la responsabilità medica, al tempo stesso
garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del
paziente.
Tra
le novità di carattere amministrativo notiamo che viene creata la
figura del Garante del diritto alla salute ( articolo 2 ), funzione
che potrà essere affidata dalle Regioni all'ufficio del Difensore
civico. Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, del
Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente, cui è affidato il compito di raccogliere i dati regionali
sui rischi ed eventuali avversi sul contenzioso e di trasmetterli
annualmente all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza in sanità.
L'articolo
4
obbliga la struttura sanitaria a fornire in tempi rapidi la
documentazione sanitaria relativa al paziente, qualora richiedesse
informazioni riguardo le prestazioni sanitarie erogate dalla
struttura pubblica in questione.
Dall'articolo 5
si evince una regola di fondamentale importanza,
per ciò che riguarda la responsabilità penale degli esercenti la
professione sanitaria. Da
un lato stabilisce che tali soggetti debbano attenersi alle
buone pratiche clinico-assistenziali,
dall'altro impone che un elenco completo ed esaustivo delle stesse
buone pratiche e line guida sia istituito e regolato con Decreto
ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (
SNLG ).
Nell'articolo
6 si fa chiarezza sulla responsabilità medica penale, ma
facciamo un passo indietro...
Negli
anni ottanta del secolo scorso, si riteneva il medico responsabile
penalmente solo per l'errore grossolano e macroscopico. Con l'avvento
della legge Balduzzi la
giurisprudenza prevedeva la scriminante della colpa lieve nei soli
casi di imperizia e non di negligenza o imprudenza. In pratica, il
medico che, pur seguendo le indicazioni della comunità scientifica,
provocasse un evento criminoso per negligenza o imprudenza, sarebbe
stato
penalmente responsabile per colpa, sia essa lieve o grave.
Oggi
finalmente la novità introdotta dalla
riforma
fa in modo che i medici possano lavorare più serenamente rispetto al
passato.
''Qualora
l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è
esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle
linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre
che le raccomandazioni previste dalle predette line guida risultino
adeguate alle specificità del caso concreto''.
Come
illustrato precedentemente , le
line guida e buone pratiche sono finalmente ''definite e pubblicate
ai sensi di legge',
così la norma penale ne guadagna senz'altro in termini di precisione
e determinatezza.
Dall'articolo
7
si evince come la struttura sanitaria assuma una responsabilità di
natura contrattuale, mentre il medico, salvo il caso di obbligazione
con il paziente, risponde in via extracontrattuale.
La
riforma in commento intende dunque diversificare in modo netto le due
posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente.
Ciò va a vantaggio sia dell'esercente la professione sanitaria, sia
del paziente medesimo che viene invitato ad agire contro chi più
facilmente può ristorare i danni.
MA
QUALI SONO GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI?
In
pratica, il Medico libero professionista oppure dipendente di
qualsivoglia struttura pubblica, privata, accreditata, in ogni caso
se presta la sua opera per la stessa
dovrà necessariamente munirsi di un adeguata polizza rc
professionale. Tale polizza dovrà essere
limitata alla colpa grave.
Per
chi invece presta la propria
opera nel suo studio privato occorre
che stipuli una polizza
professionale con copertura
per colpa lieve e grave.
A
carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e
private, vi è l'obbligo di assicurazione per la responsabilità
contrattuale
verso i terzi e verso i prestatori d'opera, anche per i danni
cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le
strutture medesime.
Inoltre
si stabilisce l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare un
ulteriore polizza assicurativa per la copertura della responsabilità
extracontrattuale
verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l'ipotesi
in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista.
Anche
l'articolo 8 è
molto interessante e sottolinea particolarmente l'obiettivo della
norma di ridurre
il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità
medica. Infatti
prevede
l'obbligo di un tentativo obbligatorio di conciliazione a carico di
chi intenda esercitare in giudizio un'azione risarcitoria. La
domanda giudiziale è procedibile, solo se la conciliazione non
riesce.
L'articolo
14 dichiara, ''è
istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il
Fondo di garanzia per i danni derivanti a responsabilità sanitaria.
Il fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo
annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da
responsabilità sanitaria''.
Queste
le principali novità per il mondo sanitario che
miglioreranno finalmente il rapporto tra medici e pazienti. Questa
legge a
mio avviso
tutela sia il professionista sanitario che il cittadino, attraverso assicurazioni meno onerose per i primi e maggiori garanzie per i
secondi.
Per
la lettura completa del nuovo decreto legge invito gli interessati a visionare il sito internet della gazzetta ufficiale.
Giovanni
Ginolfi
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