NOVITÀ PER IL SETTORE SANITARIO, LEGGE GELLI-BIANCO

Il primo aprile 2017 ha acquisito piena efficacia la legge Gelli-Bianco in tema di '' disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ''.

La riforma affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Si evince innanzitutto dal testo della riforma l'obiettivo di ridurre il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente.

Tra le novità di carattere amministrativo notiamo che viene creata la figura del Garante del diritto alla salute ( articolo 2 ), funzione che potrà essere affidata dalle Regioni all'ufficio del Difensore civico. Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, cui è affidato il compito di raccogliere i dati regionali sui rischi ed eventuali avversi sul contenzioso e di trasmetterli annualmente all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità.

L'articolo 4 obbliga la struttura sanitaria a fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria relativa al paziente, qualora richiedesse informazioni riguardo le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura pubblica in questione.

Dall'articolo 5 si evince una regola di fondamentale importanza, per ciò che riguarda la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Da un lato stabilisce che tali soggetti debbano attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, dall'altro impone che un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e line guida sia istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida ( SNLG ).

Nell'articolo 6 si fa chiarezza sulla responsabilità medica penale, ma facciamo un passo indietro...

Negli anni ottanta del secolo scorso, si riteneva il medico responsabile penalmente solo per l'errore grossolano e macroscopico. Con l'avvento della legge Balduzzi la giurisprudenza prevedeva la scriminante della colpa lieve nei soli casi di imperizia e non di negligenza o imprudenza. In pratica, il medico che, pur seguendo le indicazioni della comunità scientifica, provocasse un evento criminoso per negligenza o imprudenza, sarebbe stato penalmente responsabile per colpa, sia essa lieve o grave.

Oggi finalmente la novità introdotta dalla riforma fa in modo che i medici possano lavorare più serenamente rispetto al passato.
''Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette line guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto''.

Come illustrato precedentemente , le line guida e buone pratiche sono finalmente ''definite e pubblicate ai sensi di legge', così la norma penale ne guadagna senz'altro in termini di precisione e determinatezza.

Dall'articolo 7 si evince come la struttura sanitaria assuma una responsabilità di natura contrattuale, mentre il medico, salvo il caso di obbligazione con il paziente, risponde in via extracontrattuale. 
La riforma in commento intende dunque diversificare in modo netto le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Ciò va a vantaggio sia dell'esercente la professione sanitaria, sia del paziente medesimo che viene invitato ad agire contro chi più facilmente può ristorare i danni.

MA QUALI SONO GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI?
In pratica, il Medico libero professionista oppure dipendente di qualsivoglia struttura pubblica, privata, accreditata, in ogni caso se presta la sua opera per la stessa dovrà necessariamente munirsi di un adeguata polizza rc professionale. Tale polizza dovrà essere limitata alla colpa grave.
Per chi invece presta la propria opera nel suo studio privato occorre che stipuli una polizza professionale con copertura per colpa lieve e grave. 
A carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, vi è l'obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale verso i terzi e verso i prestatori d'opera, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Inoltre si stabilisce l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare un ulteriore polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista.

Anche l'articolo 8 è molto interessante e sottolinea particolarmente l'obiettivo della norma di ridurre il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità medica. Infatti prevede l'obbligo di un tentativo obbligatorio di conciliazione a carico di chi intenda esercitare in giudizio un'azione risarcitoria. La domanda giudiziale è procedibile, solo se la conciliazione non riesce.

L'articolo 14 dichiara, ''è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti a responsabilità sanitaria. Il fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria''.

Queste le principali novità per il mondo sanitario che miglioreranno finalmente il rapporto tra medici e pazienti. Questa legge a mio avviso tutela sia il professionista sanitario che il cittadino, attraverso assicurazioni meno onerose per i primi e maggiori garanzie per i secondi.

Per la lettura completa del nuovo decreto legge  invito gli interessati a visionare il sito internet della gazzetta ufficiale.


Giovanni Ginolfi

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