GARANZIA DECENNALE ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI?
E' idea comune che le
imprese edili che svolgono lavori di ristrutturazione devono
garantire le loro opere almeno per due anni.
Infatti se studiamo
l'articolo 1667 del codice civile scopriamo che l'appaltatore
deve garantire l'opera eseguita dalle difformità ( rispetto al
progetto di appalto ) e dai vizi ( di esecuzione dei lavori ) per due
anni a partire dalla consegna della stessa .
Da questo articolo si evince anche che l'appaltatore, dopo aver
ricevuto la notifica di eventuali difformità o vizi nei termini
stabiliti, è tenuto a intervenire anche oltre il termine dei due
anni, fino a quando non ha totalmente eliminato le problematiche
riscontrate.
Quindi, fino a questo punto è abbastanza chiaro che l'appaltatore può
dormire sogni tranquilli e non deve rispondere di nulla, se la sua
opera in due anni dalla consegna non presenta vizi o difformità.
Ma è l'articolo 1669
che complica un po la faccenda.
Quest'ultimo sancisce che, nel caso di edifici o cose immobili
destinate per loro natura a lunga durata , la garanzia per '' difetto
della costruzione '' ( quindi non difformità , ma vizi ) , si estende a
dieci anni .
Quindi , per quanto tempo un'impresa edile che svolge lavori di
ristrutturazione è responsabile della sua opera?
Cosa
si intende precisamente per lunga durata?
Diciamo che questo concetto dovrebbe essere applicato in relazione
all'intero ciclo di vita di un edificio e non a quello
delle modifiche interne allo stesso. Questa è l'interpretazione più
diffusa , ma la giurisprudenza negli ultimi anni sta modificando le
posizioni del legislatore.
Vi riporto qui una notizia apparsa sul Sole24 ore.
In pratica un condominio ha chiesto i danni ad un'impresa di
ristrutturazione quando ha visto emergere i difetti dopo ben cinque anni
dall'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria . L'impresa
ovviamente ha dichiarato che passati i due anni non era più colpa
sua. Dopo un lungo iter invece il giudice ha dato ragione al
condominio , appellandosi proprio alla garanzia decennale
dell'articolo 1669 , specificando che l'edificio in questione, per sua
natura , fosse un immobile destinato a lunga durata .
Basandoci anche su questa vicenda, ad oggi, l'interpretazione corretta da fare è : se
un'impresa realizza una ristrutturazione sostanziale di un'opera ed
entro dieci anni compare un difetto causato da cattiva esecuzione che ne
pregiudica la funzionalità, interviene la garanza decennale.
Per fare un esempio, un tubo rotto non rientrerà nella garanzia decennale, ma un
impianto elettrico che salta in continuazione si.
E' di importanza fondamentale prestare attenzione a queste
connotazioni per tutelare la propria attività ed il proprio
patrimonio.
Giovanni Ginolfi.
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