GARANZIA DECENNALE ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI?


E' idea comune che le imprese edili che svolgono lavori di ristrutturazione devono garantire le loro opere almeno per due anni.
Infatti se studiamo l'articolo 1667 del codice civile scopriamo che l'appaltatore deve garantire l'opera eseguita dalle difformità ( rispetto al progetto di appalto ) e dai vizi ( di esecuzione dei lavori ) per due anni a partire dalla consegna della stessa . 

Da questo articolo si evince anche che l'appaltatore, dopo aver ricevuto la notifica di eventuali difformità o vizi nei termini stabiliti, è tenuto a intervenire anche oltre il termine dei due anni, fino a quando non ha totalmente eliminato le problematiche riscontrate.

Quindi, fino a questo punto è abbastanza chiaro che l'appaltatore può dormire sogni tranquilli e non deve rispondere di nulla, se la sua opera in due anni dalla consegna non presenta vizi o difformità.

Ma è l'articolo 1669 che complica un po la faccenda.
Quest'ultimo sancisce che, nel caso di edifici o cose immobili destinate per loro natura a lunga durata , la garanzia per '' difetto della costruzione '' ( quindi non difformità , ma vizi ) , si estende a dieci anni .

Quindi , per quanto tempo un'impresa edile che svolge lavori di ristrutturazione è responsabile della sua opera?

Cosa si intende precisamente per lunga durata?

Diciamo che questo concetto dovrebbe essere applicato in relazione all'intero ciclo di vita di un edificio e non a quello delle modifiche interne allo stesso. Questa è l'interpretazione più diffusa , ma la giurisprudenza negli ultimi anni sta modificando le posizioni del legislatore.

Vi riporto qui una notizia apparsa sul Sole24 ore.

In pratica un condominio ha chiesto i danni ad un'impresa di ristrutturazione quando ha visto emergere i difetti dopo ben cinque anni dall'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria . L'impresa ovviamente ha dichiarato che passati i due anni non era più colpa sua. Dopo un lungo iter invece il giudice ha dato ragione al condominio , appellandosi proprio alla garanzia decennale dell'articolo 1669 , specificando che l'edificio in questione, per sua natura , fosse un immobile destinato a lunga durata .

Basandoci anche su questa vicenda, ad oggi, l'interpretazione corretta da fare è : se un'impresa realizza una ristrutturazione sostanziale di un'opera ed entro dieci anni compare un difetto causato da cattiva esecuzione che ne pregiudica la funzionalità, interviene la garanza decennale. 
Per fare un esempio, un tubo rotto non rientrerà nella garanzia decennale, ma un impianto elettrico che salta in continuazione si.

E' di importanza fondamentale prestare attenzione a queste connotazioni per tutelare la propria attività ed il proprio patrimonio.

Giovanni Ginolfi.


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