NOVITÀ PER GLI AVVOCATI
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense.
Sebbene il decreto entrerà in vigore l'11 ottobre 2017, anche le nuove polizze stipulate prima di tale data dovranno comunque adeguarsi obbligatoriamente alle nuove disposizioni.
La parola obbligo non piace ai più, ma scopriamo novità interessanti e positive analizzando questa nuova norma.
Ad esempio, tra le condizioni minime del nuovo modello di polizza, deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l'obbligatoria retroattività illimitata e l'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza. Rischi di fondamentale importanza che non tutte le compagnie in passato hanno assunto.
Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
Non rientrano tra i terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
Da notare bene che in caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Tra le altre novità in breve , bisognerà adeguare i massimali in base al reddito e stipulare anche un' Assicurazione contro gli infortuni.
L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL. Anche in questo caso sono previste delle condizioni minime da rispettare.
Con questo piccolo articolo invito tutti gli Avvocati che ancora non hanno avuto modo di informarsi a farlo il prima possibile per una maggiore serenità. Per maggiori informazioni potete consultare il nuovo decreto per intero pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Giovanni Ginolfi.
Commenti
Posta un commento